La Grazia, dello Stato
La richiesta di grazia per Mario Roggero ha riportato al centro del dibattito pubblico uno dei temi più delicati del diritto penale italiano: i limiti della legittima difesa


La richiesta di grazia per Mario Roggero ha riportato al centro del dibattito pubblico uno dei temi più delicati del diritto penale italiano: i limiti della legittima difesa

La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna di Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'uccisione di Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino e per il tentato omicidio di Alessandro Modica, terzo componente del gruppo che il 28 aprile 2021 aveva assaltato la gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese. I giudici hanno confermato quanto già stabilito nei precedenti gradi di giudizio: i colpi di pistola furono esplosi quando i rapinatori erano ormai in fuga e non rappresentavano più un pericolo attuale. Per questo motivo è stata esclusa la legittima difesa.
La sentenza ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo della politica e in quello dell'opinione pubblica. Esponenti della maggioranza hanno invocato un intervento di clemenza, mentre la famiglia del gioielliere ha presentato una richiesta formale di grazia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nello stesso periodo il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato gli adempimenti previsti dalla legge, ma dal Quirinale è stato ribadito che la decisione sulla grazia rientra tra le prerogative esclusive del capo dello Stato.
Ma facciamo chiarezza. La grazia è un istituto previsto dall'articolo 87 della Costituzione che non cancella il reato né mette in discussione la sentenza definitiva, ma può estinguere in tutto o in parte la pena oppure commutarla. Si tratta di un provvedimento individuale, diverso dall'amnistia e dall'indulto, che interviene dopo la conclusione del processo. Nella prassi viene concesso in casi eccezionali, valutando elementi umanitari o situazioni particolari legate alla persona condannata, senza modificare l'accertamento della responsabilità penale.
È proprio questo il punto che distingue il piano giuridico da quello politico. Chi sostiene la richiesta di grazia per Roggero non contesta soltanto la pena, ma ritiene che la sua vicenda rappresenti un caso emblematico di cittadino travolto dalla violenza criminale. Chi vi si oppone osserva invece che concedere la grazia in una vicenda tanto divisiva rischierebbe di trasmettere il messaggio che sia possibile usare la forza anche quando il pericolo è terminato, alimentando l'idea che simili condotte possano essere valutate con maggiore indulgenza.
Al centro della discussione torna inevitabilmente la legittima difesa. L'articolo 52 del Codice penale stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per difendere un proprio diritto contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, purché ricorrano i presupposti di legge, tra cui la proporzione tra difesa e offesa. La riforma del 2019 ha ampliato le tutele nei casi di violazione di domicilio e ha rafforzato la presunzione di proporzionalità in alcune circostanze, ma non ha eliminato il requisito fondamentale dell'attualità del pericolo. Se l'aggressione è cessata e l'autore del reato sta fuggendo, la valutazione dei giudici cambia profondamente.
Il caso Roggero dimostra quanto sia difficile tracciare una linea netta tra istinto e diritto. Il diritto penale, però, è chiamato a valutare i fatti con criteri oggettivi, lontano da sensazionalismi. Non basta comprendere lo stato d'animo della vittima, ma occorre verificare se, nel momento in cui viene usata la forza, esista ancora un pericolo concreto e immediato. Nel caso di Mario Roggero, le immagini delle telecamere di sorveglianza, insieme agli altri elementi acquisiti nel processo, hanno consentito ai giudici di ricostruire la dinamica dell'accaduto e di concludere che il pericolo fosse ormai cessato. Le immagini mostrano Roggero mentre rincorre i rapinatori con una pistola, apre il fuoco, colpisce con calci uno di loro e, dopo una breve colluttazione, recupera l'arma.
Il confronto acceso che accompagna questa vicenda richiama un altro passaggio fondamentale della storia della giustizia italiana: l'abolizione del delitto d'onore. Fino al 1981 l'articolo 587 del Codice penale prevedeva una forte attenuazione della pena per chi uccideva il coniuge, la figlia o la sorella «nell'atto in cui ne scopriva la illegittima relazione carnale» e nello stato d'ira determinato dall'offesa arrecata all'onore proprio o della famiglia. Una norma figlia di una cultura patriarcale, che attribuiva valore giuridico all'idea dell'onore familiare.
Con la legge n. 442 del 5 agosto 1981 quella disposizione fu definitivamente abrogata. Lo Stato affermò che nessun sentimento personale, per quanto intenso, poteva giustificare un trattamento di favore per chi aveva commesso un omicidio. Fu una svolta culturale, oltre che giuridica, destinata a segnare il superamento di una concezione profondamente discriminatoria nei confronti delle donne.
Richiamare oggi il delitto d'onore non significa equipararlo al caso Roggero. Le due vicende appartengono a contesti completamente diversi. Esiste però un elemento comune: entrambe pongono il problema del rapporto tra emozione e responsabilità penale.
Anche per questo il confronto divide magistrati, avvocati, giuristi e opinione pubblica. C'è chi ritiene che la normativa sulla legittima difesa sia ancora troppo restrittiva e chi, invece, considera essenziale mantenere un limite chiaro all'uso della forza privata. Il rischio, secondo molti costituzionalisti, è quello di trasformare la tutela della vittima in una forma di giustizia privata.
La decisione sull'eventuale grazia avrà inevitabilmente anche un forte valore simbolico. Qualunque sarà l'esito, non cambierà quanto accertato nei processi: la responsabilità penale di Mario Roggero è stata definitivamente stabilita dalla magistratura. Potrà però influire sulla pena che il gioielliere dovrà scontare e alimentare un confronto destinato a proseguire, tra chi chiede maggiore tutela per chi reagisce a un'aggressione e chi ritiene indispensabile preservare il principio secondo cui la forza può essere usata solo entro i limiti fissati dalla legge.
La grazia, se sarà concessa, arriverà dal Colle.