Gli ultimi dati macroeconomici diffusi dall’Istat a fine settembre hanno confermato un’eventualità di cui il Governo avrebbe volentieri fatto a meno: con il deficit (rapporto tra disavanzo pubblico e Pil) al 3,1%, l’Italia è rimasta sotto procedura di infrazione.
Di questa famosa procedura si è discusso molto sui quotidiani nazionali, poiché comporta obblighi di correzione dei conti e di monitoraggio da parte delle istituzioni europee, a cui l’esecutivo dovrà rispondere il prossimo anno. Tuttavia, le ultime stime economiche fanno ben sperare per l’anno a venire.
Il dato
Nel 2025 l’economia italiana è cresciuta in volume dello 0,6% su base annua. Secondo gli ultimi dati aggiornati dell’Istat, il Prodotto interno lordo (Pil) nel 2025 ha raggiunto 2.265.003 milioni di euro a prezzi di mercato, con una revisione al rialzo di 6.954 milioni di euro rispetto alla stima precedente. Nonostante i risultati positivi, il Governo ha subìto una doccia fredda, mancando l’obiettivo di portare il deficit entro la soglia del 3%. Era un traguardo che l’esecutivo stesso si era dato per uscire in anticipo dalla procedura rispetto al percorso concordato con la Commissione europea. Il rapporto tra indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e Pil si è infatti attestato al 3,1%, appena sopra il parametro stabilito dai vincoli europei.
La necessità di controlli top-down
A livello europeo, l’esigenza di regole fiscali comuni nacque dalla crescente integrazione economica, poi sviluppatasi in unione monetaria, che ha intrecciato i Paesi del continente dopo la seconda guerra mondiale. Un punto di svolta decisivo del progetto europeista è stato il Trattato di Maastricht del 1992, con cui gli Stati membri hanno stabilito le regole di funzionamento della nascente Unione europea. Tra queste, l’art. 126 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) impone agli Stati di “evitare disavanzi pubblici eccessivi”.
La logica della norma è quella dell’azzardo morale (moral hazard), concetto della teoria economica che descrive un soggetto che tende a comportarsi in modo più rischioso quando è protetto dalle conseguenze negative delle proprie azioni. In questo caso, Stati con finanze meno solide sarebbero incentivati a trascurare i disavanzi perché “protetti” dai bilanci più solidi dei paesi più accorti.
Per questo i trattati, con il Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, fissano due valori di riferimento che i governi devono osservare: il rapporto tra debito pubblico e Pil non deve superare il 60% e il rapporto tra disavanzo pubblico e Pil (deficit) non deve superare il 3%.
Le fasi della procedura
I criteri non sono rigidi come si potrebbe pensare e il loro superamento non comporta l’apertura automatica della procedura. L’art. 126 prevede che la Commissione rediga una relazione (la prima fase) quando uno Stato non rispetta i parametri, ma anche quando, pur rispettandoli, ritenga sussistere un rischio di disavanzo eccessivo. In ogni caso, la Commissione deve valutare la situazione complessiva delle finanze pubbliche e gli altri fattori rilevanti previsti dal quadro normativo europeo.
Le regole sono state aggiornate con l’entrata in vigore, nell’aprile 2024, di tre atti legislativi che hanno riformato il quadro preesistente. Il nuovo assetto si regge su due bracci. Nel braccio preventivo, la Commissione trasmette agli Stati con deficit superiore al 3% o debito superiore al 60% del Pil una traiettoria di riferimento per la spesa netta, cioè al netto di interessi e di altre voci escluse dall’indicatore. È un’indicazione di partenza per il piano strutturale di bilancio di medio termine, che copre in genere quattro anni, con possibilità di estensione fino a sette. Nel braccio correttivo, cioè la procedura vera e propria, è invece il Consiglio a raccomandare allo Stato membro un percorso di correzione, con un termine entro cui porre fine al disavanzo eccessivo. Come parametro di riferimento, la correzione deve prevedere un aggiustamento di almeno 0,5 punti percentuali di Pil l’anno.
Se non viene dato seguito effettivo all’intimazione del Consiglio, quest’ultimo può imporre sanzioni e, per gli Stati della zona euro, un’ammenda fino allo 0,05% del Pil per ogni periodo di sei mesi. L’ammenda si ripete ogni semestre finché lo Stato non ottempera, e il Consiglio può inasprire le sanzioni a ogni valutazione semestrale. Si tratta però di un esito eventuale e non automatico.
Il caso italiano
Nel luglio 2024 il Consiglio, su proposta della Commissione, ha avviato la procedura nei confronti dell’Italia e di altri sei paesi, a causa del disavanzo registrato nel 2023, pari al 7,4% del Pil (successivamente rivisto al 7,1%).
Le regole non erano state fatte valere prima perché nel 2020 era stata attivata la clausola di salvaguardia generale, una deroga alle regole fiscali europee prevista in circostanze eccezionali, introdotta per fronteggiare la grave recessione causata dalla pandemia e disattivata alla fine del 2023. In quegli anni i governi europei hanno sostenuto spese straordinarie per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 e rilanciare l’economia. In Italia il governo Conte II, ad esempio, introdusse il superbonus al 110%, poi ridimensionato ma mai abrogato del tutto dagli esecutivi successivi, misura che ha avuto un impatto notevole sull’andamento del deficit (e di conseguenza sul debito) italiano.
Dopo l’avvio della procedura, il governo si è impegnato a rientrare nei parametri europei. I documenti di finanza pubblica più recenti, che per loro natura sono programmatici e non una valutazione indipendente, delineano un percorso di sostanziale rispetto degli impegni concordati, in particolare dei limiti di crescita della spesa netta. Il governo puntava a un’uscita anticipata dalla procedura, che non c’è stata: occorrerà attendere i risultati del 2026. L’esecutivo ha però già stimato un indebitamento netto per il 2026 pari al 2,9 per cento, confermando il rispetto del vincolo sul disavanzo.
Prospettive per la manovra
Dal punto di vista contabile, non cambia molto per la manovra del prossimo anno. Se l’Italia fosse uscita dalla procedura di infrazione già a partire da quest’anno, sarebbe semplicemente decaduta la vigilanza rafforzata Ue ai controlli pubblici nazionali. La prosecuzione della procedura non comporta quindi un “tesoretto” in meno a cui Meloni non può attingere. L’uscita, tuttavia, avrebbe conferito al governo maggiore affidabilità e autorevolezza nei processi di risanamento contabile.
Infine, il permanere nella procedura di infrazione non ha impedito al governo di richiedere l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale a Bruxelles. Ad agosto infatti, il ministro Giorgetti ha comunicato alle Camere l’intenzione di usare tale strumento, che consente di derogare al percorso di spesa netta concordato per le spese in difesa (0,9% del Pil) ed energia (0,6%): in totale l’1,5% del Pil, circa 35-36 miliardi fino al 2028. Il Parlamento ha poi dato il via libera a l’utilizzo di tale misura. Tuttavia, la clausola non cancella queste spese dal deficit: serve a non contarle come scostamento dal percorso concordato.